Chi ha avuto la pazienza di scorrere il mio precedente intervento su queste pagine avrà certo compreso che quelle esposte sul caso Englaro sono delle semplici meditazioni personali di stampo cartesiano. La serietà del caso impone infatti un'asciuttezza direi quasi filosofica e si dà il caso che, per mia ventura, io sono stato un professore di Filosofia. In primo luogo ho cercato di stabilire che la persona umana è titolare di diritti inviolabili, compresi quello alla vita. Così almeno leggo all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948): "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della persona." E la Costituzione, che è del 22 dicembre dello stesso anno, all'art. 2 recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Ho anche concluso, ragionando con metodo, che colui o colei che giace in coma vegetativo non perde la sua caratteristica di essere una persona umana e non diventa né una res, né un astratto essere vivente su cui, a seconda dei casi, l'uomo può esercitare un certo privilegio di vita o di morte. Ad esempio, mentre posso schiacciare una zanzara che mi ronza intorno, un tribunale può accusarmi di aver tolto la vita a una persona (omicidio) in quanto essa non è un semplice individuo vivente, ma un uomo o donna protetto dal diritto. Il termine stesso 'persona' è giuridico, e significa un 'di più' che possiede unicamente l'essere umano.
Sono dunque arrivato ad affermare che Eluana è una persona dotata di tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalla Carta universale dei diritti dell'uomo. Dunque anche a quello alla vita, che però le viene tolto se le si sospende 'legalmente' l'alimentazione e l'idratazione. Però non mi fermo qui, e desidero approfondire. Sottopongo perciò a esame la sentenza della corte di cassazione di Milano del luglio 2008 con la quale respinge il ricorso della procura milanese. Chiunque può consultarla su internet come ho fatto io. Vi leggo che la corte a sezioni unite civili: «...Valuta la straordinaria tensione del carattere di Eluana verso la libertà...». Qui mi fermo, perché da un atto giuridico di tale importanza e spessore mi sarei aspettato, anche nella mia totale ignoranza, altre cose. Che ad es. Eluana fosse riportata per cognome e non con il semplice nome, come se i giudici fossero parenti o amici della donna. E soprattutto si leggesse almeno, in luogo di quel piuttosto striminzito "Valuta", un'espressione come "Vista la legge tale n.; l'articolo tale e tal altro del codice civile, comma tale; vista inoltre la sentenza del processo tale; visti gli atti e le prove presentate nei giudizi di primo e secondo grado". Non vedo nulla di tutto ciò. Insomma non vedo su quali atti e documenti oltre a - udite - una lettera di natale e alla testimonianza del padre e di tre amiche, cioè praticamente "per sentito dire", la corte "Valuta" la straordinaria tensione di una persona in coma da 17 anni e la sua volontà che le venga sottratta l'alimentazione e l'idratazione. Ma poiché mi dichiaro ignorante di procedura civile proseguo a leggere.
La sentenza poco dopo aggiunge: «La inconciliabilità della concezione (suppongo della Englaro) sulla dignità della vita, con la perdita totale e insuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che appaiono prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata...».
Questo apprezzabile giro di parole, che si riassume nella formula usata dalla corte di "personalità ricostruita", mi costringe a riflettere. In una scala di valori è più importante il diritto alla vita della persona o il suo diritto a decidere liberamente della propria vita e della propria morte? Francamente qui la fredda ragione è dibattuta, però posso avanzare un argomento: che se tolgo la vita alla persona in base a un suo presunto libero atto di volontà, mi muore tra le mani anche il suo diritto alla libertà di decisione; mentre se la mantengo in vita rimane in vita anche il suo diritto all'autonomia della scelta. Ma si sosterrà che la Englaro non può decidere perché è incosciente.
Allora non offenderò il suo diritto all'autodecisione, dal momento che essa non è in grado di comprendere se il suo desiderio di morire è stato esaudito o no.