Il numero dei veicoli a motore abbandonati dai legittimi proprietari, soprattutto nelle grandi città, è in continua crescita e spesso i Comuni non riescono ad arginare il problema.
Un veicolo a motore non può essere considerato giuridicamente un rifiuto, anche se appare abbandonato e ridotto in pessime condizioni, poiché le procedure di prelevamento da una strada pubblica, stargamento e demolizione non sono attuabili in modo automatico.
Il legislatore ha, infatti, introdotto una normativa che va a sostituirsi al libero apprezzamento degli organi preposti.
Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460 ha definito in via generale tutte le procedure finalizzate a risolvere il problema dei veicoli abbandonati.
E' pertanto necessario seguire un iter formale per trasformare un veicolo, teoricamente ancora idoneo alla circolazione, in un rifiuto.
Chiunque rinvenga un veicolo o parti di esso, in evidente stato di abbandono, può segnalarne la presenza ai Vigili Urbani i quali accerteranno se il veicolo risulta rubato o abbandonato dal proprietario.
In caso si rintracci il proprietario, i Vigili Urbani gli notificheranno il ritrovamento del veicolo.
Trascorsi inutilmente 60 giorni, ovvero in caso di mancato ritiro del mezzo abbandonato, il veicolo sarà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 c.c. ed il Comune potrà procedere alla sua rottamazione.
Qualora non sia possibile identificare il proprietario del veicolo lasciato incustodito e siano trascorsi 60 giorni dalla segnalazione, il veicolo verrà ugualmente considerato cosa abbandonata e demolito.
Un altro caso tipizzato dalla legge è quello di un veicolo parcheggiato in sosta vietata.
In tale seconda ipotesi la procedura è sostanzialmente diversa rispetto a quella del veicolo in stato di abbandono, giacchè nella situazione di fatto mancano gli elementi che caratterizzano l'abbandono, come ad esempio la mancanza della targa o di parti essenziali del veicolo.
Qualora detta sosta si sia protratta per oltre 60 giorni, i Vigili Urbani rimuoveranno il veicolo depositandolo in uno dei centri di raccolta preposti.
Il Sindaco del luogo, conosciuta la circostanza del ritrovamento e dell'avvenuto deposito ex art. 927 e seguenti del codice civile, provvederà ad invitare il proprietario, se conosciuto, a ritirare il veicolo entro un anno dalla pubblicazione del ritrovamento stesso, avvertendolo che ne perderà la proprietà in caso di omissione.
In tal caso è previsto che il centro di raccolta proceda alla rottamazione.