L'art. 23 del C.C.N.L. 4/8/95 e l'art. 17 del C.C.N.L. 2002/2005 prevedono i seguenti obblighi a carico del dipendente assente per malattia: 1) comunicare l'assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica; 2) inviare per raccomandata A.R. o recapitare a mano il certificato medico entro 5 giorni dall'inizio della malattia; 3) farsi trovare nel domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie di reperibilità, anche di domenica e giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 4) garantire la reperibilità al domicilio anche in presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire; 5) dare immediata comunicazione al datore di lavoro, indicando una diversa fascia oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per giustificati motivi o per effettuare visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato.
Gli accertamenti domiciliari vengono disposti normalmente dalla Direzione del personale; il medico incaricato di effettuare il controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l'esistenza di una patologia che impedisca la temporanea prestazione del servizio.
Eseguito il controllo, il sanitario deve redigere il relativo referto medico in triplice copia, fornendone una al dipendente.
Nel caso in cui il lavoratore non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo (detto adempimento è obbligatorio; il dipendente che si sottraesse alla visita potrebbe vedersi irrogare le gravi sanzioni previste per i casi di assenza arbitraria).
L'obbligo di giustificare l'assenza al domicilio durante la visita fiscale rimane comunque, anche se il dipendente si è sottoposto alla suddetta visita ambulatoriale.
Ma cosa si intende per "giustificato motivo" (esimente dall'obbligo della reperibilità)?
La legge n. 638/1983 prevede che l'onere della prova dell'esistenza del giustificato motivo, che porti il lavoratore ad allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore in cui dovrebbe trovarsi a casa, ricada sullo stesso lavoratore.
Si ricorda che non ha efficacia esonerante l'accertamento dello stato di malattia nel corso della visita medica ambulatoriale, eventualmente effettuata il giorno successivo.
A titolo esemplificativo, una delle cause più frequenti di giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità – che esclude la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi dell'art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 – può anche consistere nell'essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la verifica dell'andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l'indifferibilità di tale visita, allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute.