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diritto
antenna parabolica e diritto all’informazione.
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

È oggi possibile installare a costi contenuti una antenna parabolica per la ricezione di programmi televisivi e radiofonici via satellite. Ecco quali sono, dal punto di vista giuridico, gli aspetti da considerare.
In Italia il "diritto di antenna" è previsto dall'art. 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione. Inoltre, agevolazioni alla possibilità di installare un impianto di ricezione satellitare nel proprio condominio sono previste dalla legge n. 66 del 20/3/2001. Grazie alle suddette norme le opere di installazione di nuove antenne paraboliche sono considerate "innovazioni necessarie".
Pertanto, a differenza delle antenne centralizzate tradizionali, per le quali il quorum previsto per le innovazioni è rimasto quello della maggioranza dei condomini che possiedano almeno 2/3 delle quote millesimali, per installare una antenna parabolica centralizzata è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea (esattamente, almeno 1/3 dei condomini con il minimo di 1/3 delle quote).
Le garanzie di legge si estendono al punto che per nessun motivo si può vietare l'installazione di una antenna parabolica. Ad esempio se, per mancanza di spazio o per problemi tecnici non è possibile installare sul proprio terrazzo l'antenna, si può farla mettere sul terrazzo del vicino o far correre i cavi occorrenti nel suo appartamento senza dover pagare alcun indennizzo. Qualora il vicino si rifiuti è possibile addirittura ricorrere in Tribunale per i provvedimenti del caso.
Ovviamente si potrà decidere di installare una sola antenna condominiale o singole antenne. Nel primo caso è importante sapere che la decisione di installare in un edificio una antenna centralizzata non vincola tutto il condominio, trattandosi di un apparato "suscettibile di utilizzazione separata" (a mente dell'art. 1123, 2° c., C.C.). Pertanto i costi saranno sostenuti, inizialmente, dai condomini che intendono servirsi dell'antenna. In qualsiasi momento chiunque potrà allacciarsi all'impianto centralizzato pegando le spese per la propria quota. A tale proposito, le spese debbono dividersi in parti uguali tra tutti i condomini, indipendentemente dalle quote millesimali, in quanto, per la ripartizione dei costi, si fa riferimento alla finalità d'uso dell'antenna televisiva, che è uguale per tutti.
Chi intenda installare una antenna individuale non deve ottenere alcun assenso dall'assemblea. Inoltre, è nullo qualsiasi divieto in merito inserito nel regolamento di condominio. Quest'ultimo può, però, prevedere l'installazione di un'unica antenna sul tetto dell'edificio, vietandone la posa in opera sui singoli balconi. Tale previsione è consentita in quanto il diritto all'informazione rimane garantito ed il decoro dell'edificio non ne risente.

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