Gli utenti della strada ben conoscono le insidie che essa nasconde, è il caso di dire, in senso stretto, ossia buche e quant'altro possa procurare un danno ai veicoli ed alle persone che vi transitano.
Quando il Comune o l'ente preposto alla cura della strada che si percorre non predispone le opportune cautele per segnalare od evitare pericoli alla circolazione, cosa si può fare per ottenere il risarcimento dei danni?
Fino a poco tempo fa erano minime le speranze di essere risarciti per i danni derivanti dall'incuria delle strade pubbliche.
La Pubblica Amministrazione (P.A.) era tenuta a rispettare il solo limite del neminem laedere, derivante dalle norme di comune prudenza e diligenza, e, quindi, a far sì che il bene demaniale non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che desse luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
Per evitare di essere condannata, la P.A. convenuta in giudizio doveva, pertanto, solamente dimostrare che il sinistro si era verificato per caso fortuito o per imperizia del danneggiato stesso.
Addirittura, se il danneggiato non riusciva a fornire la prova dell'esistenza dell'insidia o del trabocchetto, si vedeva negata ogni possibilità di risarcimento in via giudiziale.
Non vi erano, pertanto, mezze misure: o il fatto era imputabile in toto alla P.A., con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno, oppure il fatto medesimo era riconducibile, anche in parte, al danneggiato, ed in tal caso per quest'ultimo non vi era alcun diritto al risarcimento.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 17152/2002) ha stabilito un nuovo principio: chi subisce un danno a causa di un'insidia stradale ha diritto al risarcimento da parte della P.A. anche se vi sia un concorso di colpa della persona danneggiata.
La Cassazione, ribaltando l'orientamento giurisprudenziale su ricordato, ha affermato la compatibilità tra concorso di colpa del danneggiato e diritto al risarcimento dei danni.
Vige pertanto un nuovo principio da applicare in materia, grazie al quale l'utente danneggiato non sarà più costretto a fornire una prova a volte impossibile, ma sarà più semplice ottenere il risarcimento dei danni.
(continua)