Spesso il rientro dalle ferie porta con sé amari ricordi di piccole-grandi disavventure.
Per evitarne alcune è sempre bene non abbassare la guardia, facendo valere, anche in vacanza, i propri diritti.
Ecco alcuni esempi di malcostume od inconvenienti ed i possibili rimedi.
Nei locali in cui avviene la prestazione dei servizi turistici, quali hotel, ristoranti, bar e stabilimenti balneari, il cliente ha diritto di vedere esposte le tabelle con l'indicazione del costo giornaliero del servizio, della tariffa praticata nelle varie fasce stagionali, dei prezzi degli alimenti e bevande offerte.
Nel caso vengano addebitate spese per extra non indicati come tali, ci si dovrà far rilasciare lo scontrino o la fattura quale prova, indiretta, di aver pagato per un servizio che non si riteneva a pagamento.
Più in generale, per le violazioni di carattere amministrativo, quali ad esempio il rifiuto di rilasciare lo scontrino fiscale, ci si dovrà rivolgere alla Polizia Municipale od alla Guardia di Finanza.
Un altro problema riscontrato in molti stabilimenti balneari è quello del diniego di ingresso libero al mare.
Occorre sottolineare che l'accesso al mare è consentito a tutti, in quanto per regola generale nelle spiagge a pagamento devono essere lasciati liberi 5 metri di arenile in prossimità del mare.
Unico limite è che in questo spazio di arenile non è possibile sostare con ombrelloni o lettini, ma solo fermarsi temporaneamente.
Un ordine di problemi ben più grave è rappresentato dai furti negli alberghi o strutture similari quali residences, stabilimenti, palestre (per le quali vi è una applicazione estensiva delle norme sul deposito in albergo).
La classica dicitura "la direzione non risponde dei furti" ha ben poca valenza giuridica giacchè in caso di sottrazione o furto dei beni del cliente, l'albergatore dovrà rispondere ex art. 1783 cod. civ. e seguenti.
Ovviamente i beni di un certo valore dovranno essere denunciati preventivamente alla direzione ed, ove possibile, depositati nella cassetta di sicurezza.
Diverso è comunque il grado di responsabilità dell'albergatore. Infatti a quest'ultimo può essere richiesto il risarcimento dell'intero valore del bene rubato solamente qualora gli sia stato consegnato in custodia, o se l'albergatore si sia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare come denaro ed oggetti preziosi, o se il furto sia avvenuto per colpa dell'albergatore. Per i furti subiti in camera, invece, il cliente potrà chiedere solamente un risarcimento non superiore al valore di cento volte la tariffa giornaliera dell'albergo.
Il cliente derubato dovrà, ovviamente, fare una immediata denuncia sia all'albergatore che alla Polizia.
Parimenti, per i danni fisici causati dalla cattiva manutenzione od altro delle strutture che ci ospitano, è bene individuare immediatamente eventuali testimoni e fare delle foto del luogo del sinistro. In seguito sarà necessario farsi rilasciare i referti del pronto soccorso e formalizzare la richiesta di risarcimento con raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione del luogo ove è avvenuto l'incidente.