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diritto
acquistare casa. breve guida pratica (seconda parte)
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

Come acquistare casa attraverso un mediatore immobiliare.

È bene tener sempre presente che nel campo dei mediatori non sempre ci si trova ad avere a che fare con persone serie e preparate. Ricordando che è fondamentale accertarsi della serietà del mediatore (o Agenzia immobiliare) a cui ci si rivolge, è preferibile, comunque, se ci si reca in una Agenzia per avere informazioni, non lasciare dati personali e non sottoscrivere alcunchè, onde evitare che venga poi richiesto un eventuale compenso per prestazioni non rese.

La provvigione deve, infatti, essere richiesta solo al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita, se avvenuta con la mediazione di un'Agenzia.

È importante ricordare che la provvigione è dovuta anche se in seguito si dovesse rinunciare a stipulare il contratto definitivo.

In ogni caso ai sensi della legge n° 39/1989 ha diritto alla provvigione esclusivamente chi risulta iscritto all'albo degli agenti di affari in mediazione.

Al momento del conferimento di incarico ad una Agenzia questa dovrà fare firmare un mandato (redatto per iscritto) nel quale dovrà essere specificato il prezzo massimo di acquisto e, conseguentemente, l'ammontare della provvigione per l'Agenzia, nonché la scadenza del mandato.

È preferibile non sottoscrivere clausole di rinnovo tacito del mandato e fare attenzione alla penalità prevista in caso di recesso dal contratto.

Qualora vi siano altri acquirenti interessati all'acquisto, è meglio dichiararsi disposti a firmare al più presto il contratto preliminare di compravendita, piuttosto che sottoscrivere una proposta unilaterale di obbligo all'acquisto. La differenza sta nel fatto che la proposta unilaterale non impedisce all'agente di continuare, per conto del venditore, la ricerca di proposte migliori di acquisto. Il contratto preliminare, al contrario, vincola da subito le parti alla stipula di quello definitivo.

Qualsiasi pagamento (caparra, acconto, ecc) dovrà essere intestato al venditore e non all'agente, avendo cura di farsi rilasciare sempre una ricevuta firmata dal venditore ed avendo cura di fotocopiare gli assegni emessi.

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