Con il divorzio si ottiene la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.
Più precisamente si parla di scioglimento, qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili, qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987.
Come si è visto in precedenza, il divorzio si differenzia dalla separazione legale poichè con quest'ultima i coniugi sospendono solamente gli effetti del rapporto matrimoniale, nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Gli elementi necessari per richiedere il divorzio sono proprio il venir meno dell'affectio coniugalis, ossia della comunione morale e spirituale tra i coniugi e la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono esclusivamente quelle elencate dall'art. 3 della legge 898 del 1970; tra queste quella prevalente è la separazione legale dei coniugi.
Quest'ultima deve essersi protratta senza interruzioni per almeno tre anni decorrenti dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella loro procedura di separazione personale.
Più precisamente il divorzio può essere richiesto, in caso di separazione giudiziale, quando vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice; nella separazione consensuale, dopo l'omologazione del decreto del giudice; in quella di fatto, se la separazione è iniziata due anni prima del 18 dicembre 1970.
La procedura, per il divorzio congiunto, prevede la comparizione dei coniugi dinanzi al tribunale in camera di consiglio.
Come per il procedimento di separazione, anche in questo caso dovrà essere preliminarmente disposta l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale e materiale tra loro non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti dalla legge.
L'art. 4 della su citata legge 898/1970 specifica il contenuto obbligatorio della domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso dovrà indicare tutte le condizioni riguardanti i figli ed i rapporti economici tra i coniugi; il tribunale potrà comunque sempre valutare se le condizioni pattuite congiuntamente dalle parti non siano lesive dell'interesse dei figli, in caso contrario lo stesso organo giudiziario emetterà i provvedimenti più opportuni per risolvere il contrasto.
Qualora, invece, il tribunale in camera di consiglio consideri conforme a legge il contenuto del ricorso dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio.