diritto
la riforma delle garanzie di consumo e la responsabilità del produttore
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sulle garanzie di consumo (D.L. 02.02.2002, n. 24) forse ad oggi non tutti sanno che la validità della garanzia sui nuovi prodotti acquistati è passata da 12 mesi a due anni.

Il termine di prescrizione dell'azione, volta a far valere i difetti contro il venditore, è ora di 26 mesi dall'acquisto (lo scontrino o la ricevuta fiscale sono fondamentali e vanno anch'essi conservati per almeno 26 mesi).

La denuncia va fatta inviando, entro 60 giorni (non più 8) dal manifestarsi del difetto sul prodotto acquistato, una raccomandata a.r. al venditore.

Il consumatore potrà richiedere, a scelta, al venditore di sostituire il bene o di ripararlo.

In tale ultimo caso, la legge prevede che il consumatore ha diritto al ripristino della funzionalità del bene acquistato senza spese di alcun genere.

La legge sulla responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224 del 24.05.1988) disciplina, invece, la normativa sui prodotti difettosi.

Per questa legge la responsabilità del produttore è considerata una responsabilità oggettiva, ossia indipendente dalla volontarietà o meno del fatto di aver creato una situazione di pericolo nel commercializzare un prodotto difettoso.

L'onere della prova spetta al danneggiato, ossia al consumatore, che deve provare il nesso di causalità tra prodotto difettoso e danno subito.

Da sottolineare che per tale legge il responsabile è il produttore di beni difettosi che si individua, ai sensi della normativa in questione, nel fabbricante di un prodotto finito (ma anche nel fornitore di una parte di esso o della materia prima destinata ad un'ulteriore lavorazione).

Il diritto ad essere risarciti si prescrive in tre anni da quando viene riscontrato il danno, ma tale diritto si estingue quando siano passati dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto difettoso.