diritto
corse ad ostacoli sulle strade d'italia (seconda parte)
di Stefano Ratiglia
Avvocato civilista

Come bisogna procedere, quindi, per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla cattiva manutenzione delle strade?

In seguito al sinistro, occorre, se possibile, non rimuovere il proprio veicolo e chiamare le autorità competenti (Polizia Urbana se si è su una strada comunale, Polizia Stradale sulle altre strade) affinchè stendano un verbale, sul quale indicheranno il luogo, l'ora del sinistro, i danni riportati al veicolo e la causa dell'incidente.

Sul verbale potranno anche essere redatte le proprie dichiarazioni e quelle di eventuali testimoni.

Con la copia del verbale steso dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro (disponibile dopo diversi giorni) si dovrà inviare una lettera di richiesta risarcimento danni all'Ente concessionario della strada dove si è verificato il sinistro (Comune, ANAS, Soc. Autostrade, ecc.) avendo cura di allegare un preventivo o una fattura di riparazione del veicolo e, in caso di lesioni personali, anche il certificato di pronto soccorso e la successiva documentazione medica e di spesa.

L'Ente concessionario incaricherà normalmente la propria assicurazione di istruire la pratica e chiamerà, comunque, in garanzia la ditta di manutenzione alla quale aveva affidato il compito di vigilare sulla strada "incriminata".

Ovviamente anche queste ditte sono a loro volta assicurate.

Nel caso, abbastanza frequente, di contestazione sui danni o sul sinistro stesso, si rimarrà, pertanto, coinvolti in uno scenario processuale alquanto complesso.

È evidente che tale situazione può scoraggiare chi intenda ottenere il risarcimento dei danni.

In alternativa all'iter su descritto, alcuni Comuni (ad es. quello di Roma) hanno previsto ultimamente una particolare procedura di conciliazione, per la quale è sufficiente compilare un modulo prestampato, reperibile presso l'URP di ogni circoscrizione, al quale allegare la documentazione di spesa relativa ai danni subiti.

Solo nel caso in cui non si dovesse ottenere in tempi brevi il risarcimento, occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace (o al Tribunale) civile competente.