
speciale libertà d'informazione e diritto all'ono
Le precedenti considerazioni sulle tre dimensioni dellonore ontologico, reputazione e fama- e i corrispondenti doveri dei giornalisti nei loro confronti trovano accoglienza nei codici di autoregolamentazione della professione giornalistica, nonostante non si usino gli stessi termini. Come avviene solitamente nei codici, i doveri del giornalista rispetto allonore e alla reputazione altrui vengono espressi con formule generali, sotto la forma di principi morali di condotta che non scendono ai casi particolari, alle possibili eccezioni o ai conflitti con altri doveri. Un codice di etica professionale non è una legge né una raccolta di giurisprudenza, bensì una guida di criteri di correttezza professionale. Nella Carta dei doveri del giornalista sottoscritta dal Consiglio Nazionale dellOrdine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l8 luglio 1993 si richiedono al giornalista alcuni criteri di condotta che concretano il dovere di rispettare quello che ho chiamato onore ontologico: Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni
fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a
queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante
interesse pubblico.
Più specificamente, e parlando del dovere di rettifica, il Codice lo completa con una affermazione che intende bilanciare la posizione debole della possibile vittima della diffamazione: Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. E vi si aggiunge un supposto di particolare attualità in Italia: In ogni caso, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se l'interessato ne sia a conoscenza. Infine, e in riferimento alle persone sottoposte a processi giudiziari, sotto la rubrica
presunzione di innocenza, il Codice considera alcune regole di condotta che vanno oltre il
tecnicismo legale con il quale spesso si coprono giornalisti senza scrupoli o superficiali quando
informano con leggerezza su processi in corso:
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona
accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in
modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
|